La Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19.
È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi
Italia
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per:
partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri
spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione"
accedere ai seguenti servizi e attività:
servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi;
centri termali, parchi tematici e di divertimento;
centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
concorsi pubblici.
per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
Dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, inoltre, devono possedere e sono tenuti ad esibire la Certificazione verde Covid-19:
il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione;
il personale e gli studenti universitari.
La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.
Europa
Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen.: apre una nuova finestra
Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate, approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell’Ue non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati - come quarantena, autoisolamento o test - a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.
La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune (Gateway europeo), attiva dal 1 giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l'UE.
Per viaggiare in Europa ed entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:
aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni
oppure esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.